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Fondo nuove competenze – rifinanziamento (rif. Decreto Lavoro-MEF del 22/09/2022)

Un rifinanziamento per un 1 MILIARDO di euro del Fondo Nuove Competenze (FNC) un provvedimento che riapre la possibilità per i datori di lavoro interessati di veder finanziato il costo delle ore di formazione.

martedì 8 novembre 2022

Il decreto in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e già registrato alla Corte dei Conti, prevede un rifinanziamento per un 1 MILIARDO di euro del Fondo Nuove Competenze (FNC) di cui all’articolo 88 del D.L. n. 34/2020.

Si tratta di un provvedimento atteso da molto tempo che riapre la possibilità per i datori di lavoro interessati di veder finanziato, seppur in parte, il costo delle ore di formazione derivanti da ACCORDI SINDACALI DI SECONDO LIVELLO SOTTOSCRITTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro, con specifica destinazione di parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi di sviluppo delle competenze.

In termini operativi, tuttavia, per l’invio delle domande all’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (www.anpal.gov.it), si deve ancora attendere l’emanazione di uno specifico Avviso pubblico da parte dell’ANPAL che rimane responsabile per la gestione di questa misura.

 

Il nuovo decreto contiene NOVITA’ SIGNIFICATIVE rispetto al precedente decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 con cui più di 2 anni fa è stata data prima attuazione al Fondo e che rimane valido per quanto compatibile e non diversamente disciplinato dal provvedimento in esame. Un primo ambito di attenzione e novità riguarda gli ONERI FINANZIABILI (art. 2) così riassumibili:

▪ un ammontare pari solo al 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri contributivi a carico del lavoratore, calcolando la retribuzione oraria a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS CIRCOLARE riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate quale tempo lavorativo annuo standard; ▪ per intero gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo (gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui sopra).

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