Dal 1° gennaio 2026 le cooperative sociali saranno nuovamente soggette alla ritenuta del 4% sui contributi pubblici ricevuti. L’effetto deriva dall’entrata in piena efficacia della riforma fiscale del Terzo settore (art. 8 D.L. 84/2025) e dalla contestuale soppressione della disciplina Onlus prevista dal D.Lgs. 460/1997.
Con l’abrogazione dell’art. 16 del decreto Onlus viene meno l’esonero dalla ritenuta alla fonte sui contributi corrisposti dagli enti pubblici, agevolazione che aveva avuto un ruolo centrale nei rapporti tra cooperative sociali e Pubblica Amministrazione, soprattutto nei settori educativo, sanitario e sociosanitario.
Poiché tale beneficio non è stato riproposto né nella normativa sulle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) né in quella sugli Enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), torna pienamente applicabile la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973, ora confluita nel nuovo Testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025).
Restano escluse dalla ritenuta alcune tipologie di contributi, in particolare quelli di origine comunitaria o soggetti a regole UE che impongono l’integrità delle somme per il beneficiario finale. In questi casi sarà necessario valutare attentamente, progetto per progetto, la natura dei finanziamenti ricevuti.