Premessa
Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono invece esclusi i liberi professionisti.
Le società di capitali e le cooperative che redigono il bilancio in forma ordinaria possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. In questo caso, tali società non saranno soggette all’obbligo di pubblicazione sul sito internet. Per le società di capitali e le cooperative che redigono invece il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, l’esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.
Le stesse considerazioni valgono per le società di capitali e cooperative che redigono il bilancio nella forma cd. “micro” (art. 2435-ter c.c.). Anche per queste società si consiglia di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.
Soggetti eroganti
Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
- Stato; - Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; - Istituzioni universitarie; - Istituti autonomi case popolari;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina)
Aiuti da dichiarare
Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano l’importo di Euro 10.000 tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i seguenti vantaggi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Per un tanto, eventuali somme ricevute dalle predette pubbliche amministrazioni a fronte di cessioni di beni o di prestazioni di servizi (es. appalti) non vanno dichiarati. Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. I contributi devono essere dichiarati in base del criterio di cassa: andranno quindi indicati i soli aiuti incassati nel 2021 anche se maturati negli anni precedenti. Parimenti, gli aiuti maturati nel 2021 ma non ancora incassati alla data del 31.12.2021 non andranno dichiarati dovendo essere soggetti all’obbligo di pubblicazione nell’anno di loro effettivo incasso. Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.
Informazioni da pubblicare
- Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Sanzioni
Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Il sito internet di Confcooperative
La norma prevede che i soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
La nostra organizzazione ha predisposto la possibilità di pubblicare sul sito web www.alpeadria.confcooperative.it i prospetti che saranno forniti, in formato PDF, dalle singole cooperative. I file dovranno pervenire all’indirizzo email alpeadria@confcooperative.it entro le 12.00 di mercoledì 28 giugno (per invii successivi il caricamento online potrebbe non avvenire entro il termine del 30/06). Sarà nostra cura inviarvi il link al quale il documento sarà visibile.