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Sicurezza sul lavoro: novità dalla conversione del D.L. 159/2025, novità in tema di inserimento lavorativo disabili.

Modifiche alle convenzioni per l’inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati e nuove disposizioni su formazione e prevenzione.

venerdì 9 gennaio 2026

Con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 159/2025, sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli strumenti di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei soggetti svantaggiati.

 

In primo luogo, vengono aggiornate le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili previste dall’art. 12-bis della Legge n. 68/1999. Accanto a cooperative sociali e imprese sociali, rientrano ora tra i soggetti destinatari anche gli Enti del Terzo Settore non commerciali e le società benefit. Inoltre, aumenta in modo significativo dal 10% al 60% la quota della riserva del 7% che i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire tramite tali convenzioni. È infine prevista la possibilità di realizzare le commesse anche mediante il distacco di lavoratori, qualora tale istituto sia espressamente previsto nella convenzione.

 

Analoga estensione dei soggetti coinvolti riguarda le convenzioni quadro disciplinate dall’art. 14 del D.Lgs. 276/2003, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate. Anche in questo caso, gli Enti del Terzo Settore non commerciali e le società benefit entrano a pieno titolo tra i soggetti con cui possono essere stipulate le convenzioni.

 

Il provvedimento introduce inoltre due ulteriori novità di interesse generale. Da un lato, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive è previsto un termine di 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro per l’erogazione della formazione iniziale e dell’eventuale addestramento in materia di sicurezza, in deroga alla disciplina generale. Dall’altro lato, in vista delle future linee guida ministeriali sui mancati infortuni, viene chiarito che resteranno valide, fino a eventuale aggiornamento, le procedure già elaborate dall’INAIL.

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